AVAL News: l'attività sindacale
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 SIAMO TUTTI OBBLIGATI A DOTARCI DI PEC ... 
Genova 26/06/2013

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 LA POSTA CERTIFICATA PER LE AZIENDE E' OBBLIGATORIA PER TUTTI


La Camera di Commercio ha richiesto obbligatoriamente che tutte le aziende e quindi noi tutti compresi, siano dotate di PEC (Posta Elettronica Certificata).



In Assemblea annuale 2013, sono state formulate le seguenti domande a cui abbiamo cercato di dare risposta al meglio possibile.



  • Le variazioni dell'indirizzo PEC dell' impresa devono essere comunicate al Registro Imprese?


     , è necessario che l'indirizzo che compare in visura e nei certificati sia sempre valido e attivo. La comunicazione è gratuita e va effettuata per via telematica con le stesse modalità previste per la prima comunicazione.

  • La PEC che le società devono comunicare alla Camera di Commercio può essere associata a più soggetti?


    La normativa non prevede un'univocità "casella PEC - società". Quindi una stessa casella PEC può essere utilizzata per più imprese. La piena responsabilità sull'indicazione e relativo accesso alla gestione e sul mantenimento della validità e attivazione tecnica dell'indirizzo ricade tuttavia esclusivamente sui legali rappresentanti della società che hanno effettuato la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese.

  • Posso comunicare al Registro Imprese una casella di posta PEC con dominio indicante nome.cognome@postacertificata.gov.it?


    No, le "PEC del cittadino", riconoscibili appunto dal dominio @postacertificata.gov.it, sono riservate esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni e quindi non possono essere utilizzate dalle imprese in forma societaria. Da lunedì 17 ottobre la procedura di comunicazione implementerà un controllo che rifiuterà l'inserimento di caselle PEC con questo dominio.

 



Il Presidente Aval Mauro Lazio 


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a cura della Redazione AVAL.
LA GOCCIA CHE FA TRABOCCARE IL VASO!
Genova 20/03/2013

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SALVIAMO I NOSTRI MERCATI
DA UNA GETIONE FALLIMENTARE
! 


La manifestazione del 21 marzo è stato un successo sperato ma inaspettato. Una delegazione è stata ricevuta dall'ass.re Regionale Renzo Guccinelli e immediatamente sarà aperto un tavolo per discutere problemi dell'applicazione del Durc, accesso ai finanziamenti Regionali (facilitati), applicazione della direttiva U.E. Bolkestein. Successivamente, in tarda serata l'incontro con l'ass.re Francesco Oddone al quale abbiamo evidenziato tutti i problemi del comparto fra cui: revisione delle tariffe per mercati e fiere, revisione degli orari di svolgimento dei mercati, razionalizzazione e riqualificazione dei mercati attraverso l'utilizzo dei 600 posti attualmente non utilizzati, protocollo in presenza di allerta 1 e/o 2 idrogeologico attualmente regolamentati dall'ordinanza Vincenzi gennaio 2012, servizio di vigilanza, carri attrezzi, ricollocamento del mercato di Sestri Ponente, abusivismo, ecc. Questo e altro farà parte di un documento che consegneremo all'ass.re in occasione del 1° incontro programmatico che si terrà il 10 aprile c.a.incontri che avranno una cadenza mensile fino al raggiungimento degli obbiettivi che ci proponiamo di ottenere nel più breve tempo possibile.

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Il segretario AVAL Lazio Mauro

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a cura della Redazione AVAL.
 ASSEMBLEA OPERATORI SULLA DIRETTIVA BOLKESTEIN... 
Genova 07/02/2013

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MARTEDI 12 FEBBRAIO 2013 Ore 15,30 

PRESSO CIRCOLO RICREATIVO
COLLE DEGLI OMETTI

(via Togliatti, altezza uscita casello autostradale Genova Nervi)


ASSEMBLEA OPERATORI MERCATI MERCI VARIE CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:



-  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

-  PATTO DI AFFILIAZIONE AVAL - UGL 

- NUOVO BANDO FINANZIAMENTI REGIONALE 

- GESTIONE MERCATI STRAORDINARI DOMENICALI 

- GESTIONE MERCATI FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI 

- AZIONI DI CONTRASTO ALLA DIRETTIVA BOLKESTEIN -

- VARIE ed EVENTUALI 


DATA L’IMPORTANZA DEGLI ARGOMENTI SI RACCOMANDA LA MASSIMA PARTECIPAZIONE



Il Presidente Aval Mauro Lazio 


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a cura della Redazione AVAL.
 AVAL ADERISCE ALLA CONFEDERAZIONE UGL !!! ... 
Genova 06/02/2013

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 E' UFFUCIALE!!! AVAL ENTRA NEL CNEL ALLEANDOSI CON UGL!


In data 5 Febbraio 2013 AVAL ha siglato un accordo sindacale con UGL, che di fatto consentirà al nostro sindacato, di partecipare alle trattative sindacali a livello nazionale.

Grazie a questa adesione alla Confederazione UGL, il nostro sindacato avrà dunque voce a livello nazionale a pari degli altri sindacati.





PATTO DI ADESIONE CONFEDERATIVA UGL- A.V.A.L.

Il giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2013, presso la sede dell'UGl, sita in Roma, alla Via Margutta n. 19, si sono incontrati:

Per l'UGl Il Vice Segretario Generale Serafino Cabras
Per l'AVAL Il Presidente Mauro Lazio



Premesso che:

L'UGL - Unione Generale del lavoro - è una Associazione unitaria di carattere confederale che, perseguendo scopi di natura generale, riconosce la peculiarità di ciascuna categoria e territorio, ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione esclusivamente settoriale.

L'UGL è tra i sindacati maggiormente rappresentativi in Italia e promuove la costituzione di associazioni di autotutela e solidarietà, supportandone l'azione contro ogni forma di esclusione sociale.

L'UGL, nel riconoscere la centralità e la dignità della persona, individua nelle forme e negli strumenti di una moderna socialità collettiva una delle fondamentali conquiste del sindacato.

Nell'attuale fase evolutiva dei modelli di produzione l'UGL ribadisce la centralità insopprimibile dell'Organizzazione Sindacale per il raggiungimento di ogni conquista del lavoro e per la trasformazione sociale dell'economia attraverso strumenti concertativi.

L'UGL è impegnata su una sempre più coordinata ed incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere economica e sociale delle istituzioni dell'Unione Europea.

l'A.V.A.L., con sede legale a Genova in via U. Terracini nr. 51, assume la rappresentanza e la tutela delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli operatori commerciali su aree pubbliche operanti in Liguria e, più in generale, della categoria del piccolo commercio e delle microimprese di qualsiasi settore, visto il proprio statuto associativo che le consentono, nell'ambito dei più ampi ed illimitati poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, di aderire ad una confederazione con delibera del Consiglio Direttivo, in conformità con i principi ai quali si richiama l'UGL nella premessa, con detta associazione confederale

conviene quanto segue:

oggetto del presente accordo di adesione confederativa è la definizione di una intesa sindacale tra le parti contraenti, finalizzata a sviluppare forme di crescente cooperazione tra l'A.V.A.L. e l'UGL, per una migliore tutela dei diritti e delle aspettative del personale rappresentato.

In tale ambito l'A.V.A.L. ritiene utile predisporre le migliori prassi operative con la confederazione UGL per il migliore perseguimento dei propri scopi statutari e per garantire al meglio i diritti, gli interessi le aspettative e le rivendicazioni dei propri associati.

Il progetto in questione è funzionale alla costituzione di una partnership sindacale connotata dalla più ampia autonomia del!' A.V.A.L. nella individuazione dei fini sindacali e delle modalità di conseguimento degli stessi, nonché di promozione delle proprie proposte e, in generale, di quant'altro sia riconducibile all'attività di proselitismo ritenuta più opportuna, nel solco i principi di autonomia ai quali si richiama la stessa UGl e con il sostegno ideale ed organizzativo di quest'ultima, ove richiesto e/o necessario



Il Presidente Aval Mauro Lazio 


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a cura della Redazione AVAL.
 ...SE DIETRO ALLA BOLKESTEIN CI SONO... 
Genova 01/02/2013

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VOGLIONO FAR ENTRARE LE ONLUS NEL NOSTRO SETTORE !!!!


Piano, piano ....... si delinea dove vogliono andare i Signori del Ministero dello Sviluppo Economico (Dott. G. Vecchio in primis) : VOGLIONO FAR ENTRARE LE ONLUS NEL NOSTRO SETTORE !!!!Risoluzione n. 6580 del 15 gennaio 2013 - Quesito relativo a subingresso in attività di commercio su aree pubbliche da parte di società cooperativa sociale ONLUS.

Di (Vittorio Baglioni)


Risoluzione N. 6580 del 15 Gennaio 2013
Oggetto: Quesito relativo a subingresso in attività di commercio su aree pubbliche da parte di società cooperativa sociale ONLUS.

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede di conoscere se sia possibile autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'attività di commercio su aree pubbliche ad una società cooperativa sociale ONLUS.

Fa presente, al riguardo, che l'articolo III-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" [Testo ante riforma 2004], ovvero l'articolo 149 del citato D.P.R. n. 917 nel [Testo post riforma 2004] dispone che "Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta".

Di conseguenza, chiede se la forma societaria "cooperativa sociale ONLUS" sia ricompresa tra i soggetti che possono divenire titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e pertanto se sia possibile procedere alla voltura dell'autorizzazione e al rilascio della corrispondente concessione di posteggio al mercato settimanale.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 2, dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come sostituito dal comma 1, dell'articolo 70, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e correzioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, dispone che "L'esercizio dell'attività di cui al comma l è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative".

Dal punto di vista della disciplina del commercio, quindi, le società cooperative sono certamente comprese in generale e senza alcuna distinzione fra quelle che possono legittimamente svolgere attività di commercio su aree pubbliche. L'esercizio di un'impresa commerciale non è inconciliabile, infatti, con lo scopo mutualistico dell'impresa cooperativa, che può avere graduazioni diverse che non sembra debbano essere valutate in sede di autorizzazione allo svolgimento dell'attività, salvo incongruenze palesi. Diverso è il problema, se l'esercizio di tale attività possa eventualmente incidere in modo negativo sui requisiti che consentono di classificare Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma tel. +39 0647055500 - fax +39 06 4821706 e-mail bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it www.sviluppoeconomico.gov.it   2 una società cooperativa come onlus o come cooperativa sociale o che consentono alla stessa di fruire del regime fiscale riservato alle cooperative a mutualità prevalente.

A questo riguardo tuttavia, occorre prendere in considerazione la disciplina di settore in rapporto alle concrete modalità con cui tale attività commerciale è svolta.

 *** La legge di riforma del diritto societario prevede che la cooperativa Sia un'impresa caratterizzata dalla variabilità di capitale e soprattutto dallo scopo mutualistico.

La stessa legge prevede anche che le società cooperative vengano distinte in due diverse tipologie: le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative diverse".

L'articolo 2512 del codice civile prevede e definisce le due distinte tipologie.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servtzi
-si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci
-si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il codice civile prevede, inoltre, criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa I vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514).

La mutualità prevalente si perde quando per due esercizi consecutivi non viene raggiunto il parametro del 50% del valore dell'attività svolta nei confronti o attraverso i soci, quando non vengono rispettati i requisiti mutualistici o quando, anche per esplicita volontà della cooperativa, le clausole mutualistiche non vengono espresse esplicitamente a statuto.

Le agevolazioni fiscali sono riservate esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente, le quali non possono trasformarsi in altre forme societarie.

Le cooperative sociali sono sempre considerate a mutualità prevalente a prescindere dal raggiungimento o meno dei parametri di prevalenza espressi a bilancio.

Le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente non possono beneficiare di alcuna agevolazione fiscale tributaria e non hanno nessun obbligo di dimostrazione dell'intensità dello scambio mutualistico nei confronti dei soci, non applicandosi ad esse le disposizioni di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile, riservate esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente.

Si precisa, comunque, che ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, affinché una società cooperativa possa dotarsi di tale denominazione è necessario che la stessa dia prova dell' esistenza di uno scambio mutualistico (seppur in misura non prevalente) con i propri soci.
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Si ritiene, pertanto, che in generale una impresa cooperativa onlus non deve perseguire un "lucro soggettivo", ossia il cui fine ultimo è avere un profitto dalla propria attività commerciale, ma solo ed esclusivamente un "lucro oggettivo", ossia ai fini del mero equilibrio di bilancio. Qualsiasi attività di lucro che vada al di fuori di questa dizione deve essere considerata contraria allo scopo di mutualità prevalente e quindi contro legge.

*** Tutti i predetti vincoli, peraltro, sembra possano essere rispettati anche svolgendo un'attività commerciale, tanto che l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, individua espressamente come cooperative sociali anche quelle che svolgono attività commerciale " ... finalizzata al! 'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

Considerata la delicatezza della questione e le competenze in materia anche di altra Direzione Generale del Ministero, la presente nota è indirizzata anche a tale Direzione affinché possa far conoscere le sue eventuali determinazioni in merito.

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)
                                                           


Genova, 31 ,maggio 2012.


 Estratto della Conferenza delle Regioni 24 gennaio 2013 in materia di Bolkestein)

Il Presidente Aval Mauro Lazio 


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a cura della Redazione AVAL.
 BOLKESTEIN, I PRIMI POSTI ASSEGNATI CON GARA !!! ... 
Genova 20/01/2013

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 A VIAREGGIO I POSTI 
ASSEGNATI CON GARA


Accolto il ricorso del governo contro le norme adottate dalla Regione: le prime aste nel 2017


"di Matteo Tuccini"

VIAREGGIO. Rivoluzione in arrivo nei mercati ambulanti toscani (e italiani).

Licenze e posteggi, alla loro scadenza prevista nel 2017, saranno riassegnati con gare pubbliche. Così si è espressa la Corte Costituzionale, che ha bocciato un articolo del Codice del commercio della Toscana che “blindava” le licenze. E che era stato impugnato dal governo Monti. Palazzo Chigi, infatti, aveva fatto ricorso alla Consulta contro questa norma che - di fatto - impediva l’applicazione della direttiva Bolkestein nel commercio in aree pubbliche. In pratica, la Regione Toscana proteggeva i titoli esistenti, rinnovandoli automaticamente, ed evitando così ai commercianti il rischio di perderli.

Ma la direttiva Bolkestein, esattamente come per i balneari, prevede che quando un ente pubblico dà in affidamento uno spazio di sua proprietà per lo svolgimento di un servizio, deve farlo tramite una selezione di candidati. Le famose “aste” che i bagni temono di dover affrontare per mantenere la gestione delle spiagge. E la cui minaccia si ripropone anche per gli ambulanti che offrono ogni settimana merce di vario genere nei nostri mercati e sulle nostre strade. Questi esercenti, infatti, dovranno riconquistarsi posteggi e licenze tramandati da anni con un’offerta vera e propria da presentare al Comune.

Secondo la Confesercenti, tuttavia, la categoria non rischia di essere spazzata via. Grazie a un accordo raggiunto prima dell’estate nella Conferenza Stato-Regioni, e che di fatto ha portato al 2017 la scadenza delle licenze, nei bandi di gara si assegnerà il 40% del punteggio in base all’anzianità. «Questo - secondo il direttore di Confesercenti Lucca e Versilia, Emanuele Pasquini - dovrebbe consentire a molti esercenti oggi in attività di mantenere il titolo». Il restante 60%, spiega Pasquini, verrà calcolato sulla regolarità contributiva e fiscale. Per la Confesercenti, tra l’altro, «non si può paragonare la questione dei balneari a quella degli ambulanti».

Però, a giudicare dalla sentenza della Corte Costituzionale, l’impressione è che gli spazi pubblici per attività commerciali e imprenditoriali dovranno essere sempre e comunque affidati dopo una selezione «che tuteli la concorrenza». Una chiave di lettura che lascia porte aperte agli eventuali sfidanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 28 dicembre 2012




Il Presidente Aval Mauro Lazio 


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